Il CESIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da Autorità governativa delegata, ed è composto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia, dal Segretario Generale del Ministero degli affari esteri, dai Comandanti Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, dai Direttori del SISMI e del SISDE, dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale del CESIS.
Il CESIS svolge un'attività di carattere tecnico-consultiva finalizzata ad offrire al Presidente del Consiglio gli strumenti e gli elementi conoscitivi per rendere effettivo e concreto il coordinamento, necessario a seguito della scelta operata dal legislatore di articolare l'intelligence nazionale secondo uno schema "binario".
Il CESIS, dunque, è un organo collegiale. Va tuttavia segnalato che l'espressione "CESIS" è spesso utilizzata anche in riferimento alla Segreteria Generale del CESIS, ossia agli uffici a capo dei quali è posto il Segretario Generale del CESIS. Oltre ai compiti di supporto all'Organo collegiale, il Segretario Generale del CESIS svolge un ruolo di raccordo tra l'attività dei Servizi e l'Autorità politica a cui è affidata la funzione di assicurare l'unità della direzione politica dei due Organismi informativi.
In tale contesto, la Segreteria Generale del CESIS si configura come l'ufficio di cui il Presidente stesso, ordinariamente, si avvale per l'esercizio delle funzioni spettantigli nel settore dell'informazione per la sicurezza.
Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e di Sicurezza (CESIS)
ISTITUZIONE art. 3 legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".
COMPOSIZIONE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da Autorità governativa da lui delegata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, con proprio decreto, stabilito che il CESIS è composto da: Capo di Stato Maggiore della Difesa, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Direttori di SISMI e SISDE, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Segretario Generale del CESIS che, oltre ad essere componente, funge anche da Segretario; il Presidente del Consiglio può convocare rappresentanti di altri Ministeri o Enti pubblici in relazione alle materie da trattare.
FUNZIONI fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 3 legge 801/1977): a. tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi; b. l'analisi degli elementi comunicati dai Servizi; c. l'elaborazione delle
relative situazioni; indica i Servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati con i quali SISMI e SISDE possono stabilire contatti, coordinando i relativi rapporti; ha competenze in materia di personale degli Organismi informativi.
CONVOCAZIONE è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità delegata.