Il CESIS svolge un'attività di carattere tecnico-consultiva finalizzata ad offrire al Presidente del Consiglio gli strumenti e gli elementi conoscitivi per rendere effettivo e concreto il coordinamento, necessario a seguito della scelta operata dal legislatore di articolare l'intelligence nazionale secondo uno schema "binario".
Il CESIS,
dunque, è un organo collegiale. Va tuttavia segnalato che
l'espressione "CESIS" è spesso
utilizzata anche in riferimento alla Segreteria Generale del CESIS, ossia agli uffici a capo dei
quali è posto il Segretario Generale del CESIS.
Oltre ai compiti di supporto
all'Organo collegiale, il Segretario Generale del CESIS svolge un ruolo di raccordo tra
l'attività dei Servizi e l'Autorità politica a cui è affidata la
funzione di assicurare l'unità della direzione politica dei due
Organismi informativi.
In tale contesto, la Segreteria Generale del
CESIS si configura come l'ufficio
di cui il Presidente stesso, ordinariamente, si avvale per
l'esercizio delle funzioni spettantigli nel settore
dell'informazione per la sicurezza.
Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e
di Sicurezza (CESIS)
ISTITUZIONE
* art. 3 legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante
"Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato".
COMPOSIZIONE
* è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da Autorità governativa da lui delegata. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha, con proprio decreto, stabilito che il
CESIS è composto da: Capo di Stato Maggiore della Difesa, Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia, Segretario
Generale del Ministero degli Affari Esteri, Comandanti Generali
dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Direttori di
SISMI e SISDE, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Segretario Generale del CESIS che, oltre ad essere
componente, funge anche da segretario;
* il Presidente del Consiglio può convocare
rappresentanti di altri Ministeri o Enti pubblici in relazione alle
materie da trattare.
FUNZIONI
* fornisce al Presidente del Consiglio dei
Ministri (art. 3 legge 801/1977):
a. tutti gli elementi necessari
per il coordinamento dell'attività dei Servizi;
b. l'analisi
degli elementi comunicati dai Servizi;
c. l'elaborazione delle
relative situazioni;
* indica i Servizi di informazione e di sicurezza
degli altri Stati con i quali SISMI e SISDE possono stabilire
contatti, coordinando i relativi rapporti;
* ha competenze in materia di personale degli
Organismi informativi.
CONVOCAZIONE
* è disposta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dall'Autorità delegata.