Al Ministro della Difesa è attribuita dalla legge la responsabilità politica dell'attività del SISMI che dipende direttamente dal Ministro stesso. In particolare, il Ministro della difesa stabilisce l'ordinamento e cura l'attività del Servizio sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio. Al Ministro devono, poi, essere comunicate dal Servizio, tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, nonché le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività. Delicato compito affidato al Ministro, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, è quello di disporre il ritardo della comunicazione ai competenti organi di polizia giudiziaria delle informazioni e degli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Servizio (art. 9 legge n. 801/77).