Servizi di Informazione e Sicurezza della Repubblica Italiana
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Governo e Parlamento | Le Autorità | Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è la massima
autorità politica responsabile della sicurezza dello Stato. Tale
indicazione, messa più volte in evidenza dalla Corte costituzionale,
è stata recepita nella legge istitutiva dei Servizi di informazione
e sicurezza (legge n. 801/77), che all'articolo 1 attribuisce
espressamente al Presidente del Consiglio dei Ministri "l'alta
direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento
della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la
difesa dello Stato democratico e delle Istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento".
Per l'esercizio di tali
attribuzioni, il Presidente del
Consiglio ha precisi poteri, in parte
delegabili ad altre Autorità governative: impartisce direttive,
emana disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'attività informativa, controlla l'applicazione dei criteri
relativi all'apposizione del segreto di Stato ed alla individuazione
degli organi a ciò competenti, esercita la tutela del segreto di
Stato. Al Presidente del Consiglio è, inoltre, attribuita la
presidenza del Comitato interministeriale per le informazioni e la
sicurezza (CIIS) e del Comitato esecutivo per i Servizi di
informazione e di sicurezza (CESIS). Il Presidente del Consiglio
risponde al Parlamento del suo operato in
materia, ed in tal senso il Governo riferisce semestralmente con una
relazione scritta al Parlamento sulla politica informativa e di
sicurezza. Il Presidente del Consiglio deve anche comunicare al
Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e
per il segreto di Stato, indicandone con sintetica motivazione le
ragioni essenziali, ogni caso di conferma dell'opposizione del
segreto di Stato in sede processuale. Di ciò, come anche nelle
ipotesi di opposizione del segreto allo stesso Comitato, il
Presidente deve dare comunicazione alle Camere.