Servizi di Informazione e Sicurezza della Repubblica Italiana

Homepage   FAQ   Responsabilità   Sitemap   Cerca   Solo testo  English   Français 


[Chi siamo]  [Governo e Parlamento]  [Struttura]  [Aree di interesse] 


[LE AUTORITA']
   [Presidente del Consiglio]
   [Sottosegretario delegato per i Servizi di Informazione e Sicurezza]
   [Ministro della Difesa]
   [Ministro dell'Interno]
[GLI ORGANI COLLEGIALI]
   [CIIS]
   [CESIS]
[IL COMITATO PARLAMENTARE]
[I LAVORI PARLAMENTARI]
   [La Riforma della legge 801/77, i lavori parlamentari]
   [Atti di sindacato ispettivo]

Governo e Parlamento | Le Autorità | Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è la massima autorità politica responsabile della sicurezza dello Stato. Tale indicazione, messa più volte in evidenza dalla Corte costituzionale, è stata recepita nella legge istitutiva dei Servizi di informazione e sicurezza (legge n. 801/77), che all'articolo 1 attribuisce espressamente al Presidente del Consiglio dei Ministri "l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento".
Per l'esercizio di tali attribuzioni, il Presidente del Consiglio ha precisi poteri, in parte delegabili ad altre Autorità governative: impartisce direttive, emana disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'attività informativa, controlla l'applicazione dei criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato ed alla individuazione degli organi a ciò competenti, esercita la tutela del segreto di Stato. Al Presidente del Consiglio è, inoltre, attribuita la presidenza del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) e del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). Il Presidente del Consiglio risponde al Parlamento del suo operato in materia, ed in tal senso il Governo riferisce semestralmente con una relazione scritta al Parlamento sulla politica informativa e di sicurezza. Il Presidente del Consiglio deve anche comunicare al Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato in sede processuale. Di ciò, come anche nelle ipotesi di opposizione del segreto allo stesso Comitato, il Presidente deve dare comunicazione alle Camere.